
Invece la presenta di II e l'ufficio competente l'autorizzata in II. Non c'è nessuna complessità, come affermano i tecnici dell'Unione, andava semplicemente verificata la coerenza fra pre-sismica e sismica, sono stati commessi degli errori, punto e basta. Trattandosi, come recita testualmente la Relazione Tecnica di Asseverazione presentata da OdA, di “cambio di destinazione d'uso per il PRG” e di “ ampliamento di capannoni e ristrutturazione dell'intero sito esistente”, tutto quanto era da subito riconducibile alla classe d'uso sismica III e il certificato di Conformità Edilizia e Agibilità andava rilasciato a completamento di tutti i lavori di costruzione ex novo e di adeguamento dell'esistente.
Quattro mesi prima, a far data da questa che sarebbe stata la veritiera fine lavori, l'azienda avrebbe potuto iniziare a stoccare le scorie come previsto dall'autorizzazione ed una volta avuta l'agibilità iniziare il processo produttivo come contemplato nel crono programma della VIA. Ora, dato che parte dell'attività produttiva è all'interno di strutture non adeguate sismicamente e quindi senza agibilità, il processo produttivo non può essere portato avanti e le scorie dovranno essere allontanate in quanto non possono essere stoccate per più di 6 mesi, come previsto dall'autorizzazione. Il Tar con la sentenza del 12/11 ha affermato che il percorso autorizzativo non presenta pecche, se prendiamo per buono ciò, vuol dire che gli errori stanno a valle, oppure vogliamo dire che è stato il TAR a commettere errori e di rimando la Regione?
Luciano Lama (Esecutivo provinciale Verdi)
Nessun commento:
Posta un commento